| Per la costruzione/installazione Case Mobili 
		bisogna fare riferimento al 
					dpr 380/2001Vedi anche -Normative 
					Case Mobili- e -Case 
					Mobili Omologate-
 
				
					| La casa mobile è per definizione una 
					struttura non ancorata al terreno costruita su appositi 
					CARRELLI che consente una rapida installazione su qualsiasi 
					terreno privato, camping o villaggio turistico.
											Noi non conosciamo le 
											regolamentazioni di tutte le regioni 
					riguardanti il posizionamento di 
											CASA MOBILE su terreno privato e pertanto vi 
											consigliamo di richiedere maggiori 
											informazioni agli uffici di 
											competenza locali, visto che tali 
					leggi possono 
											variare da zona a zona. |  
					Sostanzialmente possiamo classificare le case 
					mobili in tre categorie ben definite:1) CASE MOBILI NON OMOLOGATE
 2) CASE MOBILI SU PIANALE OMOLOGATO LARGHEZZA MASSIMA cm. 
					250
 3) CARAVANS (CASE MOBILI OMOLOGATE) LARGHEZZA MASSIMA cm. 
					250
 
					1- Nel primo caso non esistono particolari restrizioni 
					progettuali, non essendo le case mobili adibite a viaggiare.
 
					Nei campeggi, villaggi turistici e 
					agriturismo possono sostare solo nelle zone di competenza e 
					strutturalmente devono permettere movimentazioni rapide 
					all’interno delle struttureper eventuali lavori, rimessaggi ed anche in caso di 
					calamità ( in particolare di incendi ).
 
					La soluzione casa mobile non omologata è 
					invece strettamente vincolata nel caso di ubicazione in 
					terreni di proprietà in quanto necessita categoricamente di 
					licenza edilizia alla stregua di un prefabbricato fisso ed 
					inoltre deve rispettare le normative vigenti per 
					l’abitabilità ( es. altezza minima interna cm 2,70 ) 
					2- Nel secondo caso essendo posta o costruita su di un 
					pianale omologato (Rimorchio uso trasporto cose) non potrà 
					sporgere né in larghezza né in lunghezza per non inficiare 
					l’omologazione stessa e, altezza peso e bilanciamento 
					dovranno essere congrui alle specifiche del rimorchio in 
					questione.
 
					Al contrario del caso precedente, in questa 
					situazione la casa mobile può viaggiare rappresentando il 
					carico del rimorchio viaggiante. 
					 
					In questa configurazione casa-rimorchio una 
					limitazione molto penalizzante riguarda la revisione 
					periodica del rimorchio che dovrà essere perentoriamente 
					sgombro dall’abitacolo considerato dalla Motorizzazione 
					l’oggetto trasportato, quindi, è oggettivamente problematica 
					la scissione rimorchio-casa per ogni visita a prova, anche 
					nel caso in cui l’abitacolo non risulti serrato al 
					rimorchio, come spesso avviene. 
					 
					La prima visita di revisione viene fissata 
					entro lo scadere del quarto anno, mentre le altre vengono 
					cadenzate ogni biennio. 
					 
					Per il collocamento in aree turistico 
					ricettive, questa situazione su rimorchio omologato è 
					sicuramente più vantaggiosa della precedente e meno 
					restrittiva, arrivando talvolta, a secondo della 
					interpretazione dell’Amministrazione Comunale locale ad 
					essere equiparata ad una caravan omologata. 
					 
					Sussistono invece tutte le limitazioni 
					descritte al punto 1) per i terreni privati. 
					3- Nel terzo caso si parla invece di caravan o roulotte, 
					quindi di prodotto omologato come veicolo nella sua 
					interezza.
 
					Mai svincolabile o svincolato dal rimorchio 
					che risulta parte integrante. 
					 
					Essendo quindi il manufatto a tutti gli 
					effetti veicolo, vengono imposte delle precise direttive 
					legate alla geometria dello stesso. Il massimo della 
					carreggiata che anni fa era considerato 2 metri e 30 
					centimetri,di recente è stato esteso a 
					2 metri e 55 centimetri.Viene richiesto un preciso collocamento della 
					fanaleriaper ogni lato del mezzo secondo parametri prefissati e, 
					sistema frenante, dimensioni, disegno e peso dovranno 
					risultare perfettamente conformi a quelli presentati in sede 
					di omologazione (D.M. 14/11/1997D.M. 12/09/2003 ) e comunque 
					dovrà essere sottoscritta una Dichiarazione di Conformità 
					del Costruttore.
 
					Evidentemente l’organo di competenza per la 
					caravan non è più il Comune ma il Ministero dei Trasporti e 
					quindi non esistono più vincoli di abitabilità o quant’altro, 
					essendo omologata come veicolo (purché lasciata sul terreno 
					in situazione di mobilità, evitando opere murarie, scarichi 
					fissi e sistemi di fissaggio stabile al suolo). 
					 
					Tuttavia, in casi sporadici, in zone protette 
					l’unico impedimento potrebbe essere rappresentato da 
					problematiche concernenti l’impatto ambientale. 
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